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La violenza alle donne
La violenza, in particolare quella alle donne, è stata da sempre oggetto di studio ed attenzione da parte di diversi soggetti ed istituzioni, i quali hanno cercato di trovare dei rimedi per reprimerla e, soprattutto, prevenirla. L’attenzione è stata posta negli ultimi tempi, in particolare, su alcuni comportamenti che, di per sé, possono rappresentare graditi segni di affetto (ad es. telefonate, sms, visite a sorpresa, l’invio di regali o di fiori) ma che, se indesiderati, insistenti e reiterati, possono portare il destinatario a patire una situazione di vero e proprio disagio esistenziale e persino a correre un vero e proprio pericolo di vita.
Forme di persecuzione
Tali atteggiamenti possono trasformarsi in vere e proprie forme di persecuzione che limitano la libertà di una persona, la costringono a cambiare le proprie abitudini di vita, fino ad arrivare persino a terrorizzarla in quanto la stessa sente minacciata la propria incolumità. Il d.l. 11/09 ha introdotto finalmente anche nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di reato finalizzata a far venir meno la pericolosa condotta persecutoria nei confronti soprattutto delle donne.
Un reato perseguibile
Il nuovo art. 612 bis del codice penale prevede che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. Si tratta, come si può notare, di un reato perseguibile a querela di parte. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona diversamente abile nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Richiesta di ammonimento
Peraltro, la persona che si ritiene offesa da una condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all’art. 612 bis c.p., sino a quando non presenta formale querela, può avanzare richiesta di ammonimento nei confronti del molestatore. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore il quale, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, se ritiene fondata l’istanza ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge. Se il soggetto ammonito continua a molestare la sua vittima, si procede contro di lui d’ufficio e la pena è aggravata.
Rivolgersi alle forze dell'ordine o ad un avvocato
Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione degli strumenti che la Legge offre è possibile, nel caso ci si senta vittime di questo reato, rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine esponendo i fatti in modo dettagliato ovvero ad un legale che saprà fornire i migliori consigli. A cura dell'Avv. Silvia Colombo
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Oggi puoi difenderti dal reato di stalking. |
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