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L'obbligo dei genitori
L'obbligo dei genitori di mantenere i figli deriva dall'art. 30, comma 1 della nostra Costituzione e dall’art. 147 cod. civ., ai sensi del quale «il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli». Tale obbligo non cessa con lo scioglimento del matrimonio, per effetto di separazione o divorzio (ed incombe altresì sul genitore nei confronti del figlio naturale riconosciuto). In tale ultima ipotesi, infatti, i coniugi possono di comune accordo stabilire su quale dei due incombe l’onere di corrispondere all’altro (solitamente a colui presso il quale i figli sono collocati) una somma mensile a titolo di mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Qualora i coniugi non si accordino in tal senso, sarà il Giudice stesso a stabilire la somma che uno dei genitori deve corrispondere all’altro, in ragione delle proprie condizioni economiche e di altri elementi desunti dall’art. 155 cod civ., ovvero: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; i tempi di permanenza presso ciascun genitore; le risorse economiche di entrambi i genitori; la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Fino a quando il genitore deve provvedere a mantenere i propri figli?
La Corte di Cassazione, in diverse pronunce, ha stabilito che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae fino al momento in cui il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica, ovvero si sia rifiutato per sua colpa di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di una idonea attività lavorativa. Ormai troppo spesso, purtroppo, soprattutto dopo la separazione, accade che il genitore obbligato al versamento dell’assegno non ottemperi a tale adempimento.
Che cosa succede, quindi, se il genitore tenuto a corrispondere l’assegno, non vi provvede?
Le conseguenze possono avere risvolti sia civilistici che penalistici. Da un punto di vista prettamente civilistico, il genitore che abbia diritto a vedersi versato detto assegno, può iniziare una procedura esecutiva sui beni dell’obbligato (tramite pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi, ad esempio il datore di lavoro), ove questi non adempia spontaneamente a seguito della notificazione di un precetto (ovvero un’intimazione al pagamento). Quanto agli aspetti penali, l’art. 570, comma 2, c.p., prevede la punibilità di colui che fa mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori. Sono da considerarsi “mezzi di sussistenza” tutto ciò che è strettamente indispensabile per vivere: vitto, alloggio, canoni per le utenze, spese per l’istruzione, vestiario, medicinali, ecc. La mancata fornitura dei mezzi di sussistenza può trovare una causa di giustificazione solo in situazioni di oggettiva impossibilità di adempiere (caso fortuito, forza maggiore). La suddetta impossibilità deve essere specificatamente provata e, per poter avere valore scriminante, deve riguardare tutto il periodo di tempo nel quale si sono reiterate le inadempienze; deve trattarsi di una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare le esigenze minime di vita degli aventi diritto.
La Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, sul punto, ha stabilito che l’eventuale stato di disoccupazione non vale ad esimere il genitore dall’obbligo di pagare l’assegno di mantenimento ai figli. I giudici della Corte hanno stabilito che la condizione di disoccupato, anche se effettivamente esistente, non può esimere il padre dall'obbligo di trovare un'altra occupazione. Inoltre la Corte ha voluto precisare che lo stato di bisogno del figlio minore si presume anche qualora alla somministrazione dei mezzi di sussistenza provvedano la madre o altri congiunti, poiché tale circostanza non fa venire meno l'obbligo primario di sostentamento che incombe all'altro genitore. Alla luce di quanto sopra, quindi, qualora vi troviate nell’incresciosa situazione di non vedervi corrisposte alcune mensilità dell’assegno di mantenimento concordato od imposto dal Giudice, non disperate, ma rivolgetevi con fiducia ad un legale, che potrà consigliarvi al meglio quanto alle iniziative da intraprendere per tutelare i vostri figli, in relazione al caso concreto.
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A cura dell’Avvocato Silvia Colombo |
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